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LEGGE 38 PUNTI CHIAVE ed INTENTI
La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Viene tutelato e garantito l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato al fine di assicurare il rispetto della dignita' e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
Le strutture
sanitarie che
erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma Si definiscono i termini di :
a) « cure palliative »: l'insieme degli interventi terapeutici,
diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al
suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei
pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile
evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde piu' a
trattamenti specifici;
b) « terapia del dolore »: l'insieme di interventi diagnostici e
terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose
croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche,
strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente
integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi
diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del
dolore;
c) « malato »: la persona affetta da una patologia ad andamento
cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse
esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo
della vita, nonche' la persona affetta da una patologia dolorosa
cronica da moderata a severa;
d) « reti »: la rete nazionale per le cure palliative e la rete
nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuita'
assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio
e costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e
territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli
interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e
nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure
palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia,
con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della
stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;
e) « assistenza residenziale »: l'insieme degli interventi
sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative
erogati ininterrottamente da equipe multidisciplinari presso una
struttura, denominata « hospice »;
f) « assistenza domiciliare »: l'insieme degli interventi
sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono
l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio
della persona malata, per cio' che riguarda sia gli interventi di
base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle
equipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di
medicina generale e' in ogni caso parte integrante, garantendo una
continuita' assistenziale ininterrotta;
g) « day hospice »: l'articolazione organizzativa degli hospice
che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a
ciclo diurno non eseguibili a domicilio;
h) « assistenza specialistica di terapia del dolore »: l'insieme
degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore
erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero
ordinario e sul territorio da equipe specialistiche. Gli altri articoli salienti della legge prevedono: ART. 6 Progetto Ospedale-Territorio senza dolore. ART. 7 Obbligo di riportare la rilevazione del dolore nella cartella clinica in ospedale ART. 8 Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario. ART. 9 Monitoraggio ministeriale per la terapia del dolore. ART. 10 Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali per i malati. |
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